IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1
                          F i n a l i t a'
 
   1.  La Regione Toscana promuove l'attivita' di assistenza a favore
dei  conduttori  di  aziende  agricole   e   degli   altri   soggetti
interessati,   esercitata   dalle   Organizzazioni   regionali  degli
agricoltori e degli esercenti di macchine agricole per  conto  terzi,
ai  fini  dell'ammissione  all'uso  dei carburanti e dei combustibili
agevolati per l'agricoltura.
   2. Ai fini' del  comma  precedente  la  Giunta  Regionale  concede
contributi alle Organizzazioni suddette che operino, per le attivita'
di  cui alla presente legge, sull'intero territorio regionale, previa
stipulazione delle convenzioni di cui al successivo art. 2.